Resoconto della VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
VIII Commissione
SOMMARIO
Martedì 29 giugno 2010
INTERROGAZIONI:
5-02774 Contento: Questioni relative ai canoni di accesso su strade gestite dall'ANAS Spa ... ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ...
INTERROGAZIONI
Martedì 29 giugno 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.
5-02774 Contento: Questioni relative ai canoni di accesso su strade gestite dall'ANAS Spa.
Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Manlio CONTENTO (PdL) replicando, dichiara di non potersi che dichiarare insoddisfatto di una risposta che si basa, per una parte importante, sulla tesi inaccettabile della supposta incongruenza e carenza dei dati prospettati all'ANAS dal «Comitato passi carrai». Ritiene, infatti, che l'ANAS avesse il dovere di fare i necessari accertamenti e verificare la veridicità e la consistenza dei casi sottoposti alla sua attenzione. Allo stesso modo, giudica negativamente il fatto che l'ANAS, pur in presenza dei presupposti legali e burocratici, si sia limitata a notificare cartelle esattoriali - a volte di decine di migliaia di euro - anziché avviare un dialogo e un confronto con i cittadini interessati, al fine di pervenire a soluzioni improntate, oltre che al formale rispetto delle procedure, al buon senso e all'equità.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 29 giugno 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.
VIII Commissione - Martedì 29 giugno 2010
ALLEGATO 1
5-02774 Contento: Questioni relative ai canoni di accesso su strade gestite dall'ANAS Spa.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alla questione relativa ai canoni dovuti all'ANAS per i passi carrai, si forniscono i seguenti elementi di chiarimento. La questione nasce dall'attività, avviata nel 1999 dal Compartimento ANAS del Veneto, per la verifica «in loco» della corrispondenza tra lo stato dei luoghi e i dati contenuti negli applicativi gestionali della scrivente Società. La comparazione di tali dati ha fatto emergere situazioni abusive o irregolari per le quali si è provveduto ad applicare l'istituto della regolarizzazione, in un quadro complessivo di riordino, finalizzato a dare un'uniformità alla gestione del servizio. Nel 2004, a seguito della suddetta azione di regolarizzazione, sono iniziate le proteste di alcuni utenti, concluse con la nascita del cosiddetto «Comitato Passi Carrai», che una volta definita la propria costituzione formale (2008), è stato riconosciuto, dalle strutture locali ANAS, quale soggetto interlocutore, in grado di fornire una rappresentazione più ampia, rispetto alle singole posizioni, in tema di accessi stradali. Il Comitato, raccogliendo le lamentele degli utenti sull'entità dei canoni, ha anche posto il problema della legittimità degli stessi. Per tali motivi, nel maggio 2009, dopo una serie di incontri tra esponenti del Comitato e rappresentanti compartimentali, la Direzione Generale dell'ANAS ha partecipato a un confronto «in loco», ribadendo la piena legalità degli stessi nonché la propria legittimazione a richiedere il pagamento dei canoni dichiarandosi, altresì, disponibile ad esaminare un gruppo eterogeneo di 20 casi «critici», liberamente scelti dal Comitato, che rappresentassero una «summa» delle anomalie lamentate. Si sottolinea che la documentazione consegnata, inerente i 20 casi-tipo, è risultata carente delle informazioni utili ai fini prospettati (i dati rilevanti per la individuazione degli accessi erano infatti stati cancellati o alterati) e, pertanto, il predetto Compartimento si è visto costretto a reiterare la richiesta cognitiva, a tutt'oggi, inevasa. I criteri utilizzati dall'ANAS per la determinazione dei canoni sono quelli indicati dall'articolo 27 comma 8 del Codice della Strada. In particolare - tenendo sempre presente il dato fondamentale per cui l'apertura dell'accesso carraio è legittimata solo dall'emanazione di un provvedimento amministrativo, rilasciato dall'Ente proprietario della strada nel suo ruolo di gestore dell'infrastruttura viaria e responsabile della sicurezza della circolazione - la norma dispone che, nella determinazione della somma da versare all'Ente rilasciante, si deve aver riguardo: alle soggezioni che derivano alla strada; al valore economico risultante dal provvedimento; al vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso.
Questi criteri vengono oggettivamente tradotti in una formula matematica, la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione di quei fattori che la formula stessa prende in considerazione (tipologia di accesso, sua larghezza geometrica, importanza della strada, eccetera). La rivalutazione dei canoni per i passi carrai è stata disciplinata dall'articolo 55 comma 23 legge n. 449 del 1997, disposizione che, oltre a stabilire un tetto massimo di aumento dei canoni in sede di primo adeguamento (il 150 per cento del corrispettivo precedentemente dovuto), ha anche delineato una scansione procedimentale per la determinazione annuale dei canoni stessi: a) delibera del Consiglio d'Amministrazione; b) provvedimento del Presidente; c) esercizio della vigilanza da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; d) pubblicazione dei canoni sulla Gazzetta Ufficiale. La formula matematica per l'individuazione dei canoni, dunque, non è in alcun modo stabilita da «organi» territoriali ANAS; essa viene approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è parte costitutiva del provvedimento annuale di determinazione dei canoni (sottoposto a vigilanza ministeriale, quindi firmato dal Presidente dell'ANAS e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti della disposizione appena citata). Da quanto finora riferito si evince che la determinazione degli importi dovuti per gli accessi è unica su tutto il territorio nazionale e vede i Compartimenti per la viabilità, quali meri applicatoci delle decisioni assunte dai vertici ANAS. Fermo restando quanto detto, esiste, tuttavia, la possibilità che, in diverse aree geografiche, accessi geometricamente identici, producano canoni di importo diverso: questo dipende dalla presenza nella formula di un coefficiente, del tutto oggettivo, volto a misurare l'importanza della strada (vengono in rilievo il traffico giornaliero medio, la distanza dai maggiori centri abitati, eccetera). Va sottolineato che il provvedimento dell'ANAS, contenente la formula matematica per il calcolo dei canoni, ha sempre superato, senza osservazioni, il vaglio della vigilanza ministeriale. Appare utile rammentare, inoltre, che i bollettini di pagamento per «canoni ANAS», recanti importi apparentemente «esagerati» rispetto agli anni precedenti, risentono in realtà, di fattori diversi ed ulteriori, quali ad esempio: un'accertata variazione delle caratteristiche dell'accesso, che da «agricolo» è stato variato in «commerciale». Quanto alle contestazioni «più ricorrenti» è opportuno sottolineare che il Comitato è sorto con la finalità di favorire «l'eliminazione delle disparità di trattamento applicate da diversi enti proprietari di strade eliminando gli effetti distorsivi che tali situazioni hanno sulla concorrenza», nonché per creare le condizioni affinché il «potere di fissare l'importo dei canoni, quale ne sia la fonte, non si sostanzi attraverso posizioni di privilegio e senza limiti legali, ma sia anche improntato a criteri di logicità e buon senso tale da consentire ai concessionari di verificare e contestare l'ammontare della pretesa all'interno del sinallagma contrattuale». Riguardo alla prima contestazione giova ricordare che la spinta a base della protesta in Veneto, è stata, verosimilmente, accentuata da iniziative assunte da alcune Province e dalla Società Veneto Strade, che hanno deciso l'azzeramento dei canoni per i passi carrai. Da parte dell'ATAS, tuttavia, una volontaria rinuncia alla riscossione dei canoni contrasterebbe con: il Codice della Strada, che nella disposizione citata, in riferimento a ciascun provvedimento abilitante a porre in essere «interferenze» con la sede stradale o relative pertinenze (cantieri, attraversamenti e, ovviamente, accessi e diramazioni), mette a carico del beneficiario del provvedimento stesso - e non della collettività - somme di denaro in qualche modo correlate alla soggezione arrecata all'infrastruttura; l'indirizzo politico stabilito dall'azionista (NMF) ed a cui l'ANAS non può sottrarsi, che prevede scelte gestionali mirate all'autofinanziamento.
Quanto al secondo motivo di contestazione, è utile qui ammantare che, a più riprese, tanto la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato) quanto quella ordinaria (Corte di Cassazione) hanno riconosciuto la correttezza dell'operato di ANAS S.p.A. nell'esercizio della discrezionalità connaturata alla determinazione delle somme dovute dagli utenti in applicazione dell'articolo 27, comma 8, Codice della Strada e dell'articolo 55, comma 23, legge n. 449 del 1997. Per quanto attiene alla «dimensione» dell'attuale contenzioso nella regione Veneto, si precisa che, a fronte di circa 110 azioni di recupero intraprese dal Compartimento ANAS di Venezia, risultano ad oggi pendenti in secondo grado di giudizio (1o istanza sfavorevole per i ricorrenti) 12 cause relative ad utenti sostenuti dal Comitato Passi Carrai (petitum circa 350.000 euro) oltre ad ulteriori 2 cause attivate da singoli utenti (petitum di circa 40.000 euro). In riferimento alle «definizioni amichevoli tra le parti» ovvero i «procedimenti in contraddittorio con l'interessato», si rappresenta che essi sono possibili - e già praticati - nei limiti e nei modi stabiliti dalla normativa in tema di procedimento amministrativo, su istanza di parte correlata alla partecipazione del privato. Sono, infatti, consentiti sopralluoghi in contraddittorio sia in fase istruttoria (preliminarmente al rilascio della concessione), che in fase di verifica della rispondenza dei lavori eseguiti alle condizioni previste nella concessione. Come precedentemente osservato, infatti, il rapporto dell'Utente con l'Ente proprietario della strada, discende non da un contratto, bensì da un provvedimento amministrativo, adottato in ragione della salvaguardia del preminente interesse pubblico rappresentato dalla sicurezza alla circolazione. È insita nel provvedimento amministrativo di tipo concessorio, la creazione di una facoltà non presente nella normale sfera giuridica di un privato (la facoltà, nel caso di specie, di «aprire lateralmente» una strada pubblica, originariamente progettata per un determinato scorrimento di traffico). Risulta, quindi, logico che le caratteristiche dell'accesso, geometriche e localizzative, non siano derogabili né negoziabili attraverso una trattativa tra le parti, considerata la necessità di salvaguardare il primario interesse pubblico. Tanto premesso, si precisa che è facoltà dell'utente/concessionario di ridurre le dimensioni dell'accesso, purché vengano rispettati i criteri di sicurezza di cui sopra, nel qual caso il canone viene adeguato nel nuovo atto concessorio, a decorrere dal recepimento della variazione intervenuta. |